Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Fermi " Lanciano (Ch)

 

 

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Modalità di accesso agli atti amministrativi


DEFINIZIONE E FINALITA'


Per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, l'Istituto Tecnico Statale “Enrico Fermi” assicura il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi prodotti dalla scuola o comunque utilizzati ai fini della stessa attività amministrativa. Per esercitare il diritto di accesso è necessario che sussista un nesso funzionale tra la situazione giuridica, qualificata e differenziata, di cui il richiedente è titolare e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, interesse che deve essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale l'accesso è richiesto.
Nella sostanza l'esercizio del diritto di accesso deve essere funzionale alla difesa di un proprio diritto o legittimo interesse.

MODALITA' DI ESERCIZIO
Il diritto di accesso può essere esercitato, previa richiesta motivata, mediante visione del documento, estrazione di copia o utilizzazione congiunta di tali due opzioni, secondo le seguenti modalità.
Accesso informale: Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Dirigente Scolastico. L'accesso informale è consentito qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di contro interessati.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione e specificare l'interesse connesso all'istanza, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza. Qualora la richiesta pervenga mediante servizio postale, via fax o posta elettronica, la richiesta potrà essere evasa previa esibizione del documento di identità o trasmissione di copia del medesimo.
L'accesso può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con eventuale trascrizione manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni.


L'esercizio mediante semplice visione dei documenti è soggetto esclusivamente alle spese per diritti di segreteria e di ricerca (quota fissa di € 3,00 per la documentazione inserita nell'archivio corrente, € 6,00 per la documentazione inserita nell'archivio storico); l'esercizio mediante estrazione di copia è soggetto anche al rimborso delle spese di riproduzione (€ 0,15 per ogni foglio riprodotto).

Accesso formale: qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse all'accesso, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di contro interessati, il richiedente è invitato a presentare richiesta scritta.
La richiesta formale di accesso, presentata direttamente o inviata alla scuola, deve essere redatta dall'interessato e deve specificare:

  • le generalità del richiedente e dell'eventuale accompagnatore, complete di indirizzo e numero di telefono;
  • gli estremi del documento di identificazione;
  • la posizione di rappresentante legale, procuratore o curatore, con l'indicazione del relativo titolo legittimante;
  • gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, indicazione di tutti gli elementi che ne consentano l'identificazione;
  • l'indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme;
  • la motivazione;
  • eventuale recapito, anche telefonico o elettronico, presso cui ricevere comunicazioni relativamente al procedimento di accesso;
  • la data e la sottoscrizione.

Qualora la richiesta sia incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente ed il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Anche l'accesso formale può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con eventuale trascrizione manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni. E' sottoposto ai medesimi costi di segreteria e di riproduzione indicati nell'accesso informale (spese per diritti di segreteria e di ricerca: quota fissa di € 3,00 con riferimento alla documentazione di archivio corrente; quota fissa di € 6,00 per documentazione di archivio storico; spese di riproduzione : € 0,15 per ogni foglio riprodotto).
In entrambi i casi, l'accesso ai documenti può essere esercitato mediante il rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, previo pagamento dei costi di cui sopra e del rimborso del costo del supporto elettronico.

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti contro interessati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata A/R o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono presentare motivata opposizione alla richiesta d'accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta.

ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA RICHIESTA
L'accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o estrarne copia. L'accoglimento della richiesta di accesso comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salve le eccezioni di legge o di regolamento.

IMPOSTA DI BOLLO
L'istanza di accesso è soggetta all'imposta di bollo solo qualora venga chiesta copia del documento conforme all'originale. In tal caso, sia la richiesta che il documento dichiarato conforme sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura di € 14,62 su ogni foglio (4 facciate/pagine).
Il FOGLIO è composto da quattro facciate, la PAGINA da una facciata.
L'istanza di accesso non è soggetta ad imposta di bollo se il documento è richiesto in copia semplice. In tal caso l'imposta di bollo non è in alcun modo dovuta.

COSTI DI RIPRODUZIONE
Sia per il rilascio di copie semplici che per il rilascio di copie conformi all'originale sono dovuti – come già indicato nel paragrafo MODALITA' DI ESERCIZIO - i costi di riproduzione:

  • con riferimento alla documentazione di archivio corrente: € 3,00, quale quota fissa per diritti di segreteria e di ricerca, nonché € 0,15 per ogni pagina riprodotta;
  • con riferimento alla documentazione di archivio di deposito e/o storico:  € 6,00 quale quota fissa per diritti di segreteria e di ricerca, nonché € 0,15 per ogni pagina riprodotta;

Il pagamento va effettuato non oltre il momento del ritiro delle copie.
Se al ritiro provvede direttamente il richiedente o viene richiesta la trasmissione a mezzo fax, l'incasso avviene mediante versamento a mezzo conto corrente postale (c/c n. 11940665 intestato a I.T.C.G.-E.FERMI Servizio Cassa Causale: accesso agli atti).
Se i documenti devono essere inoltrati per il tramite del servizio postale, il pagamento avviene mediante versamento a mezzo conto corrente postale.
Per tutti gli aspetti non esplicitamente contenuti nella presente nota, si fa riferimento alla vigente normativa.

 

Il Dirigente Scolastico


  prof.ssa Daniela ROLLO

 

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